(massima n. 1)
In tema di liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione, l'azione di rivendica proposta dalla cassa di previdenza degli agenti per la restituzione delle somme dei conti individuali riferibili a questi ultimi, costituenti il patrimonio della cassa e gią depositate presso la compagnia, presuppone, in punto di fatto, che sia stato effettivamente rispettato il prescritto regime della separazione del patrimonio della societą da quello gestito per conto e nell'interesse dei clienti: nel senso, pił precisamente, che non si sia determinata confusione tra il patrimonio della societą depositaria ed il denaro ad essa affidato dal depositante, e che la societą depositaria non abbia alcuna facoltą, neppure eventuale, di servirsi di tali somme. Ove manchino, per qualsiasi causa, tali presupposti, si applica la norma generale dell'art. 1782 c.c., in forza della quale il depositario acquista la proprietą delle somme mentre il depositante ha solo il corrispondente diritto di credito, da far valere nelle forme dell'insinuazione al passivo, alla restituzione delle somme, destinato a concorrere con gli altri crediti vantati dai terzi nei confronti del depositario.