(massima n. 1)
Nel giudizio instaurato per la dichiarazione di nullitą del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, affinché possa ritenersi risolto il rapporto per mutuo consenso, rileva la mancata offerta della prestazione lavorativa per un periodo la cui valutazione č rimessa al giudice di merito, trattandosi di comportamento socialmente valutabile in modo tipico e oggettivo avente valore di dichiarazione negoziale risolutiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la risoluzione per mutuo consenso sulla base della totale assenza di un'offerta di prestazione da parte del lavoratore, protrattasi per oltre cinque anni, ossia per un periodo eccedente il termine prescrizionale).