(massima n. 1)
L'art. 2945, comma 3, c.c., che prevede, per il solo caso di estinzione del processo, il venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione durante il corso del giudizio, trova applicazione, per identitą di "ratio", anche nel caso di rinuncia alla domanda cui segua una sentenza di cessazione della materia del contendere, trattandosi di pronunzia inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere.