(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata ivi eccepita dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformitā da tale giudicato č impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione.