(massima n. 1)
In tema di responsabilità della P.A. per attività provvedimentale, l'accertamento, con efficacia di giudicato, dell'illegittimità dell'atto amministrativo è insufficiente a fondare la domanda risarcitoria nei confronti dell'amministrazione, essendo a tal fine necessario verificare se l'evento dannoso sia imputabile ad un comportamento quantomeno colposo di quest'ultima, che è escluso ove la condotta della P.A. risponda ad una prassi consolidata, avallata da normativa regolamentare e da precedenti giurisprudenziali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, nel rigettare la domanda, aveva escluso la colpa della P.A. che, nel concedere l'autorizzazione all'apertura di un bar ad una distanza viaria da analogo esercizio commerciale calcolata dai "centri porta" anziché già dai muri perimetrali - criterio ritenuto illegittimo dal G.A. - si era tuttavia attenuta ad una prassi avallata da precedenti giurisprudenziali, nonché dalla normativa regolamentare che essa stessa si era data).