(massima n. 1)
L'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., quale atto conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione e va notificato al difensore della parte opposta, costituito nella fase esecutiva, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza alla presenza del terzo pignorato, ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza.