(massima n. 1)
In tema di responsabilitą aquiliana, costituisce "danno risarcibile" qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla sua prevedibilitą. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui un datore di lavoro aveva agito nei confronti del responsabile, e del suo assicuratore, di un sinistro stradale, nel quale aveva perso la vita un proprio dipendente, per essere risarcito del danno, pur non prevedibile secondo le regole statistiche della causalitą, costituito dai maggiori contributi assicurativi successivamente richiesti dall'Inail in conseguenza del numero e dell'entitą degli infortuni sul lavoro verificatasi nella sua impresa o a carico di essa).