(massima n. 1)
La regola della non appellabilitā delle sentenze sulle opposizioni all'esecuzione, decise tra il 1° marzo 2006 e l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, ricorribili solo per cassazione ex art. 111 Cost., č applicabile anche alle decisioni sulle opposizioni di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., secondo una lettura costituzionalmente orientata che esclude disparitā di trattamento tra sentenze destinate, di norma, a risolvere controversie di analoga portata.