Cassazione civileSez. Lavorosentenza n. 20189del 8 ottobre 2015
(1 massima)
(massima n. 1)
Nell'associazione in partecipazione, ancorché la disciplina dell'art. 2552 c.c. sia derogabile, l'associante non può restare esonerato da ogni perdita, ossia dal rischio di impresa, in contrasto con l'art. 2549 c.c.