(massima n. 1)
L'eccezionalitą ed imprevedibilitą delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilitą per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che una pioggia di eccezionale intensitą non potesse integrare il caso fortuito in relazione allo smottamento di un fondo, in quanto nella produzione di tale evento avevano concorso fattori causali preesistenti, quali l'assenza di canali di scolo e una profonda aratura alla quale esso era stato, poco prima, sottoposto).