(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento della qualifica di dirigente, il lavoratore deve non solo provare di aver svolto mansioni implicanti l'esercizio di poteri decisionali e direttivi propri di essa, ma anche effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza ed il livello rivendicato e dimostrare l'inadeguatezza del primo in relazione all'attivitą svolta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente esclusa la qualifica dirigenziale invocata dal lavoratore per aver fatto parte - durante il distacco presso un ente pubblico - di una commissione tecnico-scientifica i cui membri dovevano avere un livello di professionalitą pari ai dirigenti dello Stato, non avendo egli dimostrato né il tipo di attivitą svolto nella commissione, né l'inadeguatezza del proprio livello di inquadramento rispetto ad essa).