(massima n. 1)
In tema d'impugnazione per revocazione, l'espressione "stesso giudice", di cui all'art. 398, primo comma, cod. proc. civ., designa lo stesso ufficio giudiziario e non le stesse persone fisiche autrici della sentenza oggetto di revocazione, e neppure la stessa sezione, sicché è ammissibile il giudizio di revocazione che si svolga dinanzi ad altra sezione, diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata, appartenente allo stesso Ufficio.