(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato per denunciare che il precetto non č stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, č onere dell'opponente stesso, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento della azione esecutiva, senza che la negativitā del fatto escluda od inverta l'onere della prova.