(massima n. 1)
Quando ricorre l'esistenza di un vizio comportante l'annullamento del contratto, il convenuto per l'adempimento ha la facoltą di chiedere l'annullamento, ove non sia ancora decorso il termine prescrizionale, ovvero, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, di sollevare apposita eccezione di annullamento ai sensi dell'art. 1442, ultimo comma, c.c., non soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento, limitandosi cosģ a denunziare il vizio all'unico scopo di paralizzare la pretesa di controparte.