(massima n. 2)
La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico; e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole (nella specie, la Corte ha ritenuto illegittima, la sentenza di merito con cui, accertata la mancata previa deliberazione di conferimento-incarico da parte del Comune, era stato negato l'indennizzo per i lavori in più svolti dall'affidatario, richiesti dall'ufficio Tecnico comunale).