(massima n. 1)
La parte che non si sia costituita tempestivamente in giudizio non può essere rimessa in termini, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., quando deduca che la costituzione le sia stata impedita da uno stato di malattia, perché tale stato non può considerarsi una causa di impedimento ad essa non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura "ad hoc" per la costituzione.