(massima n. 1)
Il giudice di appello che riformi in parte la sentenza impugnata, indipendentemente da una specifica richiesta dell'appellante, il quale abbia invece domandato nelle sue conclusioni la sola riforma integrale della sentenza, non viola il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in quanto il "petitum" immediato dell'impugnazione č la riforma della sentenza, mentre l'ampiezza di detta riforma dipende dall'esito dello scrutinio degli specifici motivi di appello proposti.