(massima n. 1)
Il creditore che escute una polizza fideiussoria é tenuto a provare i presupposti per l'operativitą della garanzia ancorché sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo, poiché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne afferma titolare ed intenda farlo valere.