(massima n. 1)
Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non č tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione cosė da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.