(massima n. 1)
Nelle controversie soggette al rito locatizio, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., la nullitą insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilitą della decisione. Deve quindi ritenersi, ove l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, che la Corte di cassazione, investita della relativa censura, debba limitare la pronunzia alla declaratoria di nullitą con rimessione della causa al primo giudice senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado.