(massima n. 1)
L'impugnazione della sentenza notificata alla parte deceduta è affetta da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio del successore a titolo universale, con effetti tuttavia diversi a seconda che la controversia risulti instaurata prima o dopo il 30 aprile 1995, atteso che, anteriormente a tale data, l'appello è ammissibile - sempreché la costituzione sia avvenuta prima della scadenza del termine per impugnare - in applicazione dell'art. 164 cod. proc. civ. nel testo vigente "ratione temporis", che sancisce la sanatoria con effetti "ex nunc", mentre, successivamente alla novella, il gravame è sempre ammissibile, operando la sanatoria con efficacia "ex tunc".