(massima n. 1)
In tema di responsabilitą civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile alla concomitanza della condotta umana e del fattore naturale, ed autonomo, rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato, il giudice, accertata l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c. p., deve procedere, anche con ricorso a criteri equitativi, alla valutazione della causalitą giuridica di ogni singola concausa, si da delimitare l'obbligo risarcitorio dell'autore della condotta, con esclusione delle conseguenze dannose determinate dal fortuito. (Nella specie, relativa all'investimento di pedone affetto da morbo di Alzheimer, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione con cui il giudice di secondo grado ha valutato, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, l'incidenza concorrente di detta patologia con la causa lesiva costituita dal sinistro, apprezzando l'evoluzione propria della malattia, nonché il suo aggravamento in ragione delle lesioni conseguenti al sinistro stradale).