(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno, qualora, in base al "petitum" e alla "causa petendi", non sia possibile evincere - attesa l'insufficienza di una mera generica prospettazione di inosservanza di precetti o disposizioni legislative - la precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilitą aquiliana o di quella contrattuale perché non espressamente fondata sull'inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale, l'azione proposta va qualificata come di responsabilitą extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (Fattispecie relativa ad una domanda proposta contro il gestore di un tratto autostradale, quale responsabile del sinistro cagionato dalla presenza di detriti sulla sede stradale).