(massima n. 1)
Il socio accomandante che emetta assegni bancari tratti sul conto della societā all'ordine di terzi, apponendovi la propria firma sotto il nome di quest'ultima e per conto della stessa, in difetto di prova della sussistenza di una mera delega di cassa, assume solidale ed illimitata responsabilitā ai sensi dell'art. 2320 cod. civ. per tutte le obbligazioni sociali ed č, dunque, soggetto, in caso di fallimento della societā, a fallimento in estensione ai sensi dell'art. 147 legge fall.