(massima n. 1)
La responsabilitą della P.A., ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, č configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimitą dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceitą. Ne consegue che il criterio di imputazione della responsabilitą non č correlato alla sola illegittimitą del provvedimento, ma ad una pił complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto. (Omissis).