(massima n. 1)
In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalitą all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimitą se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.