(massima n. 1)
L'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., consiste in una qualsiasi condotta del debitore idonea a manifestare il serio intento di effettuare la prestazione, che deve essere posta a disposizione del creditore con modalitą tali da consentirne concretamente la fruibilitą. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'idoneitą della offerta non formale di pagamento del prezzo di cessione in proprietą di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, giudizialmente determinato, effettuata mediante intestazione di un libretto bancario all'ente e deposito dello stesso presso il tribunale sin dall'iscrizione della causa a ruolo).