(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissibilitą dell'impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., č necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisivitą dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell'impossibilitą di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare - con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., facilmente reperibili dai dipendenti - che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non č dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore.