(massima n. 1)
In tema di appalto, l'art. 1668, primo comma, cod. civ., si interpreta nel senso che l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire gli interventi di correzione e di riparazione dell'opera senza diritto ad alcun ulteriore compenso - salva la possibilitą, per il committente, in caso di rifiuto del primo, di avvalersi del procedimento per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare - e non anche che i vizi debbono necessariamente essere eliminati da un terzo, ponendosi a carico dell'appaltatore il solo rimborso delle spese.