(massima n. 1)
In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltą di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova. (Nella specie, relativa ad un'azione revocatoria fallimentare di rimesse solutorie in conto corrente bancario, la corte territoriale aveva ricavato dalla mancata presentazione del legale rappresentante della banca a rendere l'interrogatorio, unitamente alle segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza del correntista).