(massima n. 1)
Le dichiarazioni menzognere (cosiddetto mendacio) sono idonee ad integrare raggiri - e, dunque, a configurare il dolo contrattuale - la cui rilevanza č tanto maggiore in relazione all'affidabilitā intrinseca degli atti utilizzati (come quelli contabili destinati a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una societā) e se siano rese da una parte con la deliberata finalitā di offrire una rappresentazione alterata della veridicitā dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali e di viziare nell'altra parte il processo formativo della volontā negoziale. La valutazione della idoneitā di tale comportamento a coartare la volontā del "deceptus" č riservata al giudice del merito, il quale č tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova č a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte giā conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti.