(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, č necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame. (Nel caso di specie, č stato dichiarato inammissibile il ricorso che, richiamando atti e documenti del giudizio di merito, dei quali veniva lamentata la mancata o erronea valutazione, si limitava soltanto ad indicarli, senza riprodurli, neppure individuando in quale sede processuale fossero stati prodotti).