(massima n. 1)
L'esenzione dalla revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901, terzo comma, c.c., per l'adempimento di un debito scaduto non può applicarsi agli atti di assolvimento di oneri contrattualmente previsti per l'esercizio di un diritto (nella specie iscrizione di una ipoteca per ottenere la proroga del termine per l'estinzione di un debito), non trattandosi di atti dovuti, cioè di atti di adempimento di una precedente obbligazione.