(massima n. 1)
In tema di simulazione, il terzo non ha, in quanto tale, un interesse generalizzato ad ottenere il ripristino della situazione reale, ma solo ove la sua posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto, mentre va sempre riconosciuto l'interesse della parte contrattuale ad esercitare l'azione di simulazione in quanto volta all'accertamento dell'inefficacia totale o parziale del contratto e dei reali rapporti tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'interesse dell'attore quale contraente e non terzo alla dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote sociali in quanto diretta al ripristino della titolaritą anche formale delle quote sociali, cosģ facendo venire meno l'apparenza contrattuale).