(massima n. 1)
In tema di mediazione, qualora l'attivitā di intermediazione sia svolta in forma societaria, č necessario, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, che siano iscritti nell'albo di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 (nel testo applicabile "ratione temporis") la societā o il suo legale rappresentante. Ne consegue che l'iscrizione nel ruolo dei mediatori del legale rappresentante a titolo personale (come persona fisica) non č sufficiente a far sorgere in capo alla societā il diritto alla provvigione.