(massima n. 1)
Per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non č sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietā del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza č rivelata o per i fatti in cui essa č implicita, esprima la volontā non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensė nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltā.