(massima n. 1)
In materia di rapporto d'agenzia, l'indennitą sostitutiva prevista in caso di recesso unilaterale dal rapporto senza preavviso ha una funzione indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualitą di mancato rinvenimento di nuova occupazione, nonché di tutela della parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze, dovendosi ritenere che, ove il recesso sia subito dal lavoratore, la stessa si sostanzi non solo nel consentirgli la ricerca di un'altra possibilitą di lavoro, ma anche di permettergli di organizzare la propria esistenza nell'imminenza del fatto "traumatico" della cessazione del rapporto, non geneticamente prevista e non a lui dovuta. Ne consegue che il lavoratore ha diritto all'indennitą anche nel caso in cui, dopo il licenziamento, trovi immediatamente un'altra occupazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ininfluente che, dopo il recesso senza preavviso da parte del preponente in dipendenza della cessione dell'impresa, l'agente avesse sottoscritto, dopo nove giorni, un nuovo contratto di collaborazione con il cessionario, rilevando, tra l'altro, che se il lavoratore avesse avuto il tempo di preavviso di sei mesi previsto per legge avrebbe potuto cercare soluzioni anche pił vantaggiose).