(massima n. 1)
L'impossibilitą sopravvenuta della condizione, a differenza della condizione impossibile ab initio (che rende nullo il negozio ai sensi dell'art. 1354 c.c.), se trattasi di condizione sospensiva si traduce semplicemente nel mancato verificarsi dell'evento dedotto in condizione; ne consegue che il debitore che č obbligato ad effettuare la sua prestazione al verificarsi della condizione deve ritenersi definitivamente sciolto dalla obbligazione in caso di impossibilitą sopravvenuta del verificarsi dell'evento dedotto in condizione (nel caso di specie, debitore era una banca che aveva effettuato una apertura di credito documentale in favore del creditore italiano di una societą irachena, il cui credito sarebbe divenuto esigibile dietro presentazione dei documenti attestanti il corretto svolgimento dell'operazione commerciale, non pił potuta eseguire a causa dell'embargo sopravvenuto).