Cassazione civileSez. Isentenza n. 3229del 10 ottobre 1975
(1 massima)
(massima n. 1)
Se, pendente la condizione sospensiva, una delle parti venga meno agli obblighi assunti col contratto, l'altra parte ha diritto di chiederne la risoluzione, senza attendere il verificarsi o meno della condizione.