(massima n. 2)
In tema di arbitrato societario, la clausola compromissoria prevista dall'atto costitutivo di societā, che preveda la decisione di qualunque controversia insorta tra i soci e la societā sia decisa da un arbitro amichevole compositore nominato dall'autoritā giudiziaria su istanza della societā, non č lesiva del diritto del socio di agire a tutela dei suoi diritti, in quanto l'art. 810 c.p.c., il quale prevede che nel caso di inerzia di una delle parti nella nomina del proprio arbitro l'altra parte possa chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale, deve ritenersi applicabile analogicamente, ricorrendo l'"eadem ratio", al caso in cui sia rimessa all'autoritā giudiziaria la nomina dell'unico arbitro e sia previsto che la relativa istanza venga presentata da una specifica parte e questa non abbia attivato il procedimento malgrado il sollecito dell'altra parte.