(massima n. 1)
Nell'espropriazione presso terzi intrapresa contro un'amministrazione dello Stato o un ente pubblico non economico, in violazione del disposto di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successivamente modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326) e proseguita sino a pervenire alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, il debitore esecutato può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza, nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c., decorrente dalla sua pronuncia, al fine di far valere la violazione predetta.