(massima n. 1)
Costituisce causa di inammissibilitą del ricorso per cassazione l'erronea sussunzione del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimitą nell'una o nell'altra fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., come pure l'incongruenza fra le norme di legge di cui si prospetta la violazione e le argomentazioni di supporto. (Nella specie, proposto ricorso ai sensi del numero 3 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente si doleva, in realtą, di un vizio di motivazione della sentenza).