(massima n. 1)
La promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa č priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non č sorto, č invalido o si č estinto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di accoglimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la cui prova scritta era costituita da un assegno bancario risultato emesso per coprire interessi usurari su una somma oggetto di mutuo, accertando, pertanto, che il rapporto sottostante alla promessa di pagamento era nullo per illiceitā della causa, in ragione del combinato disposto degli artt.1321 e 1343 cod. civ.).