(massima n. 1)
Il contratto sottoposto a condizione potestativa mista č soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 c.c., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l'attivitą di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilitą dell'art. 1358 c.c. ad un contratto di progettazione di un'opera pubblica in cui il professionista aveva accettato di condizionare il diritto al compenso al conseguimento, da parte dell'amministrazione pubblica, del finanziamento dell'opera, ed ha rinviato la causa al giudice di merito affinché proceda ad un penetrante esame della clausola recante la condizione e del comportamento delle parti, al fine di verificare alla stregua degli elementi probatori acquisiti, se corrispondano ad uno standard esigibile di buona fede le iniziative poste in essere dall'ente locale onde ottenere il finanziamento).