(massima n. 1)
In tema di conto corrente, in ipotesi di annotazione a credito in favore del cliente dell'importo di assegni girati per l'incasso, cui faccia seguito un'annotazione a debito di identico ammontare, a causa del mancato pagamento dei titoli da parte della banca trattaria per difetto di provvista, non sussiste un errore di scritturazione o di calcolo, né alcuna omissione o duplicazione, agli effetti dell'art. 1832, secondo comma, c.c., configurandosi, piuttosto, uno storno conseguente al definitivo non avveramento della condizione sospensiva alla quale rimane subordinato, in forza dell'art. 1829 c.c., l'accredito degli assegni in conto corrente, comportante il venir meno, con efficacia retroattiva, dell'iniziale annotazione.