(massima n. 1)
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento da parte del venditore, che esclude la necessitą della denunzia da parte del compratore, concerne la materiale esistenza del vizio (nella specie, lo sfaldamento delle tegole antichizzate oggetto della fornitura), non essendo necessaria un'ammissione di responsabilitą del venditore medesimo.