(massima n. 1)
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1354 c.c., relativa agli effetti della condizione impossibile apposta ad un contratto, si riferisce all'ipotesi dell'impossibilitą originaria, coeva, cioč, al negozio cui la condizione afferisce, e non all'ipotesi dell'impossibilitą sopravvenuta alla stipulazione.