(massima n. 1)
Nella cessione di un contratto a titolo oneroso la condizione risolutiva, cui sia assoggettata l'obbligazione del cessionario relativa al pagamento del prezzo, costituendo tale obbligazione elemento costitutivo del contratto, č inconciliabile con la causa di detto negozio, con la conseguenza che va ritenuta impossibile ai sensi dell'art. 1354 c.c. e, quindi, come non apposta.