(massima n. 1)
L'accertamento della comunione di una via privata, costituita "ex collatione agrorum privatorum", non č soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni altra "communio incidens", dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, concernenti l'uso prolungato e pacifico di essa e la sua rispondenza allo stato dei luoghi, nonché l'effettiva destinazione alle esigenze comuni di passaggio, sempre che l'asserito partecipante, il quale non vanti un diverso titolo di acquisto, abbia contribuito al conferimento del sedime della strada, presupposto d'insorgenza della comunione.