(massima n. 1)
Qualora l'evento al cui verificarsi le parti hanno subordinato l'attualità degli obblighi da esse contrattualmente assunti risulti oggettivamente indeterminato o indeterminabile, il contratto è nullo ai sensi dell'art. 1354 comma secondo c.c., poiché tale indeterminabilità, costituendo un originario ed insuperabile ostacolo all'accertamento del verificarsi dell'evento condizionante, si risolve in una situazione di irrealizzabilità del medesimo coeva al negozio cui la condizione sia stata apposta. Pertanto il patto con il quale, in un contratto preliminare di compravendita, le parti hanno subordinato l'attualità dell'obbligo di vendere e, rispettivamente, di acquistare un terreno destinato alla edificazione di un unico immobile, al rilascio della concessione edilizia, precisando che si tratta di concessione ai sensi dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, va considerato nullo perché sottoposto a condizione sospensiva impossibile, dato che la specifica ed esclusiva attinenza della norma richiamata dalle parti alla disciplina dell'attività urbanistico-edilizia in materia di lottizzazione, senza collegamenti di sorta con l'istituto della concessione edilizia, e la circostanza che il fondo promesso in vendita non potrebbe comunque formare oggetto di lottizzazione, essendo destinato alla edificazione di un unico fabbricato, rendono oggettivamente impossibile determinare con la precisione necessaria l'evento dedotto in condizione.